Professionista Individuale

Il prodotto è destinato agli avvocati liberi professionisti residenti in Italia che esercitano attività professionali in Italia. L’Assicuratore è impegnato a risarcire l’Assicurato per gli importi che egli sia tenuto a pagare a Terzi (comprendendo capitale, interessi e spese), in quanto  riconosciuto civilmente responsabile per Richieste di Risarcimento presentate da Terzi durante il Periodo di Assicurazione. Tali richieste devono derivare da errori o omissioni, colposi o gravemente colposi, commessi nell’esercizio dell’Attività Professionale specificata nella Scheda di Polizza.
€190,00
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Fino al 20% del Fatturato Totale

 

non presenti nel preventivo online ma inseribili nel Questionario/Modulo di Proposta per una quotazione completa e personalizzata:

 

° Sindaco

 

° Revisore Legale

 

° Membro dell'Organismo di Vigilanza

 

° Componente del Consiglio di Amministrazione

(Scarica il questionario dalla sezione Documentazione Contrattuale e Precontrattuale e allegalo, oppure invialo all'indirizzo e-mail convenzionercprofessionale@bsa-assicurazioni.it)

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Si precisa che la presente polizza opera in regime di “CLAIMS-MADE”

Il termine “Claims made” indica il modo in cui funziona la polizza:

  • La polizza copre i sinistri per i quali la richiesta di risarcimento viene fatta all’assicurato durante il periodo di assicurazione,
  • anche se l’errore o il fatto che ha causato il danno è avvenuto prima,
  • purché dopo la data di retroattività indicata in polizza e nel rispetto di eventuali termini di denuncia.

Se la richiesta di risarcimento arriva dopo la scadenza della polizza (e non è prevista una copertura “postuma” / “ultrattività”), la polizza non interviene, anche se il fatto è avvenuto quando la polizza era in vigore.

Esempio semplice

  • L’errore professionale avviene nel 2023.
  • Il cliente chiede il risarcimento nel 2025.
  • La polizza “claims made” è in corso nel 2025 e ha retroattività dal 2020.

La polizza copre perché la richiesta di risarcimento è fatta nel periodo di validità della polizza e il fatto è successivo alla data di retroattività.

In sintesi: non conta solo quando avviene il fatto, ma soprattutto quando viene fatta la richiesta di risarcimento.

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